I così detti “atti mortis causa” (o “a causa di morte”) sono quelli in cui l’evento della morte, per l’appunto, sia determinante o relativamente alla stipula dell’atto stesso o relativamente agli effetti di atti già stipulati.
Vedremo qui di seguito una sintesi dei principali tra questi tipi di atti, sempre evidenziando l’importanza di un colloquio diretto con il Notaio, esperto di diritto successorio.
TESTAMENTO
Il testamento è l’atto con cui taluno dispone delle proprio sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
E’ atto importantissimo e delicatissimo, proprio perché consente all’individuo di determinare le sorti del proprio patrimonio per il tempo in cui sarà deceduto, anche in maniera diversa da quanto previsto dal codice civile o dalle leggi speciali.
Può essere: pubblico, olografo o segreto.
Il primo (testamento pubblico) è quello ricevuto dal Notaio alla presenza di due testimoni e conservato negli atti del Notaio stesso in un Repertorio separato (quello degli atti di ultima volontà) e segreto. Nessuno saprà dell’esistenza di esso a parte il Notaio e gli Uffici a cui deve essere comunicata l’esistenza dello stesso. Ovviamente è anche quello, tra i tre, che consente al testatore di essere maggiormente certo e tutelato nell’estrinsecazione della sua volontà poiché essa sarà ridotta per iscritto dal Notaio nei limiti di legge e nel modo più appropriato dal punto di vista giuridico.
Il testamento olografo è quello che il testatore scrive per intero di suo pugno, data e firma comprese, nella tranquillità della propria casa senza bisogno di testimoni e senza estrinsecare ad alcuno le proprie volontà. E’ quello più delicato poiché si esporrà al rischio di furto, distruzione, alterazione, smarrimento, contestazione circa la capacità di intendere e di volere dell’autore, dubbi sull’identità dell’autore stesso e sull’interpretazione dello scritto.
Il testamento segreto, infine, è quello che può essere scritto dal testatore o anche da una terza persona (ma sottoscritto in questo caso in ciascun mezzo foglio anche dal testatore, e non solo alla fine), anche con mezzi meccanici (e non necessariamente a mano) e consegnato al Notaio in busta chiusa e sigillata per il deposito, che avviene alla presenza di due testimoni mediante apposito verbale che resta negli atti di ultima volontà del Notaio depositario. Il vantaggio consiste nel fatto che il deposito formale presso il Notaio garantiscono il testatore sul mancato furto o smarrimento o distruzione ad opera di terzi.
Tutti e tre i tipi di testamento possono essere modificati o revocati dal testatore in qualsiasi momento, anche con testamento di forma diversa da quella adottata per quello da revocare, fino all’ultimo istante della propria vita. La revoca può essere anche tacita, effettuata cioè modificando le disposizioni testamentarie contenute in altro testamento precedente.
Il consiglio è sempre quello di rivolgersi al Notaio perché illustri in maniera più approfondita tutte le peculiarità dell’uno o dell’atro tipo di testamento ed assista il testatore sul contenuto dello stesso.
PUBBLICAZIONE DI TESTAMENTO
Il testamento, qualunque ne sia la forma, per produrre effetti (ovviamente dopo la morte del testatore) deve essere pubblicato con atto notarile o passare dal Repertorio degli Atti di Ultima Volontà a quello degli Atti tra Vivi, sempre con verbale redatto dal Notaio, in questo caso lo stesso presso il quale era stato effettuato il deposito.
TESTAMENTO BIOLOGICO (dal sito: www.notariato.it)
Le problematiche delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, definite comunemente “direttive anticipate”, “testamento di vita” o “testamento biologico”, sono state all’attenzione del notariato sin dal gennaio del 2004 quando il tema fu al centro di un convegno multidisciplinare (notai, medici, magistrati) svoltosi a Cagliari.
Di recente le proposte formulate dalla Fondazione Veronesi e il testo di dichiarazione di volontà diffuso dal Prof. Umberto Veronesi, nonché iniziative legislative in materia, hanno reso reale la necessità di assicurare la certezza della provenienza delle dichiarazioni circa i trattamenti sanitari, la loro “attualità” temporale e la loro reperibilità.
Obiettivi e situazioni raggiungibili mediante un intervento notarile volto ad assicurare il valore aggiunto della certezza fornito dalla pubblica funzione di certificazione, nel rispetto delle modalità operative fissate dalla legge; come già avviene, ad esempio, nella scelta dell’amministratore di sostegno con riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario in previsione della eventuale futura incapacità di quest’ultimo (art. 408 codice civile).
La valutazione di prestare il proprio ministero nel caso specifico non potrà che essere del singolo notaio, sia per considerazioni di ordine etico che di ordine giuridico. Per questo i Consigli Distrettuali notarili presenti sul territorio nazionale predisporranno un elenco dei notai disponibili.
Il Consiglio Nazionale del Notariato inoltre, sulla base dei risultati raggiunti in campo informatico e di innovazione tecnologica dalla categoria, in più occasioni ha dato la propria disponibilità a provvedere alla istituzione e conservazione di un “Registro Generale dei testamenti di vita”, con costi a proprio carico, al fine di soddisfare l’esigenza della archiviazione e della conoscibilità delle disposizioni contenute nel “testamento biologico”.
Nel rispetto dell’autodeterminazione del singolo e della dignità giuridica del malato, il notariato crede nel proprio ruolo di “utilità sociale” in un momento così importante nella vita di ognuno di noi, e mette a disposizione le proprie riflessioni e approfondimenti per l’individuazione degli strumenti giuridici più efficaci in attesa dell’intervento del legislatore
Allo stato attuale sono stati raggiunti diversi accordi tra i Consigli Notarili di numerosi Distretti ed i rispettivi Comuni per istituire i Registri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di testamento biologico. E’ possibile trovarli sempre sul sito www.notariato.it